domenica 19 aprile 2020

Visto che ieri ho preso dello scemo quando ho messo il link dell'intervisata ad un medico di Milano, ora lo metto un'altra volta ma in salsa diversa e con la delibera del governo Conte sulla gazzetta ufficiale di fine Gennaio 2020, vediamo se quella specie di uomo ha ancora il coraggio di insultarmi.


Coronavirus: il governo sapeva tutto già il 31 gennaio
ma ha taciuto devastando l’Italia.
Ecco le prove Pubblicato 4 settimane fa - 24 Marzo 2020
By Redazione Trento.
​Stato di emergenza sanitaria in Italia dal 31 gennaio al 31 luglio.
Ma non ce lo hanno detto.
Quasi un mese prima dell’annuncio ufficiale al popolo italiano, il governo
sapeva, ma non si è ricorsi alle necessarie misure di tutela per la Salute
pubblica, o meglio, lo si è fatto in ritardo.
Anzi, alcuni membri del governo incalzavano i cittadini italiani ad andare
nelle piazze e nei centri storici delle città per farsi un «aperitivo» contro la
paura oppure consigliavano di abbracciare tutti, cinesi compresi.
Lo aveva denunciato l’economista ‘politicamente scorretto‘ Valerio Malvezzi
sul suo taccuino radiofonico online  ‘Malvezzi quotidiani‘, lo ha ribadito poi
anche il filosofo e ideologo di Vox Italia Diego Fusaro lo scorso 19 marzo.
Ora, al netto delle accuse di complottismo generalizzate dalla sedicente stampa
‘politically correct’, i quesiti stanno prendendo piede e la riflessione è d’obbligo.
Entrando nel vivo dell’accusa rivolta al governo Conte sul ritardato annuncio
dello stato di emergenza nazionale per la diffusione del Covid-19, Malvezzi
e Fusaro si chiedono il motivo per il quale tale dichiarazione ufficiale sia stata
prodotta dall’esecutivo già il 31 gennaio 2020, quando il cosiddetto ‘paziente 1’
di Codogno è stato scoperto soltanto il 19 febbraio.
“Sapevano già tutto allora”, e la polemica infuria.
Da Palazzo Chigi in effetti, quello stesso giorno dalla riunione del Consiglio dei
ministri esce il decreto, che il primo febbraio viene pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Recita il testo, come da immagine sotto riportata: “In considerazione di quanto
esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 7, comma 1, lettera c),
e dell’articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e’
dichiarato, per 6 mesi dalla data del presente provvedimento, lo stato di emergenza
in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti
da agenti virali trasmissibili”.
“Conte dichiarò l’emergenza il 31 gennaio dunque, ma il governo restò fermo
per giorni lasciando i medici e la popolazione senza protezioni?“.
Si parla di 25 lunghissimi giorni intercorsi tra il decreto pubblicato l’1 febbraio
sulla Gazzetta Ufficiale dove si riferiva di “iniziative di carattere straordinario
e urgente” e il primo provvedimento della Protezione civile per fronteggiare
la pandemia (il 25 febbraio), in cui si permette alla stessa di acquistare con
“priorità assoluta rispetto ad ogni altro ordine” i dispositivi di protezione
individuali indicati dal ministero della salute il 12 febbraio.
Del resto, già il 27 gennaio il presidente del Consiglio, nel corso di un’ospitata
alla trasmissione Otto e Mezzo condotta da Lili Gruber, affermava che il nostro
Paese aveva adottato “misure cautelative all’avanguardia” e tutti “i protocolli
di prevenzione”, senza però scendere in quei particolari che, con il senno di poi,
avrebbero permesso alla popolazione, nonché alle strutture sanitarie, non forse
di risolvere il problema ma di correre ai ripari per ottenere maggiori strumenti
di tutela per la Salute pubblica.
Allora perché le minimizzazioni o per dirla alla Fusaro “perché dichiarare sulla
carta la gravità della situazione in conseguenza del rischio sanitario che si sarebbe
protratta per almeno sei mesi, salvo poi invitarci nello stesso periodo ad
abbracciarci fraternamente e a fare aperitivi corali?“.
Se davvero sapevano di questa emergenza e apertamente in documenti ufficiali
ne davano conto, perché per un periodo così lungo si è fatto finta di nulla
esortando la popolazione non solo a vivere regolarmente ma addirittura a
combattere il razzismo e la diffidenza?
In un girotondo di selfie, brunch, abbracci e pranzi a base di involtini primavera,
dai sindaci locali a personalità come il Sindaco di Milano Sala e il Segretario
del Pd Zingaretti (ironia della sorte colpito dal virus settimane più tardi), le accuse
di razzismo e ‘xenofobia sanitaria’ si sono sprecate, salvo poi dover riconoscere
l’assoluta gravità di una situazione che oramai stava sfuggendo di mano.
Dall’involtino Primavera alla Peste, il passo del Buonista è davvero breve.
Parafrasando le parole di un consigliere bolzanino, si è cavalcato il ‘razzismo’
sottovalutando e mettendo in burletta un problema che un’attenzione seria la
meritava dall’inizio, per non arrivare al catastrofismo di oggi.
Non sapevano, come pure è possibile, o hanno sottovalutato l’emergenza?
Infine, quando è stato comunicato pubblicamente al Paese che ci sarebbero
stati ben sei mesi di emergenza in conseguenza a rischio massimo sanitario
a livello nazionale e internazionale?
Sei mesi.
Non se la sono forse sentita di dover ammettere pubblicamente che l’emergenza
sociale ed economica che seguirà la lotta al virus, rischia di essere per l’Italia
anche peggio della temuta ‘peste’.
Alla luce di quanto sta emergendo, il governo ci dovrebbe ora delle spiegazioni.
Sotto, la versione integrale del decreto emanato dal Consiglio dei ministri
il 31 gennaio 2020 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale i 1° febbraio 2020.
DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 gennaio 2020 

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (20A00737) (GU Serie Generale n. 26 del 01-02-2020)

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Nella riunione del 31 gennaio 2020
Visto  il  decreto  legislativo  2  gennaio  2018,  n.  1,  ed   in
particolare l'articolo 7, comma 1, lettera c), e l'articolo 24, comma 1;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei  ministri  26
ottobre 2012, concernente gli  indirizzi  per  lo  svolgimento  delle
attivita' propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei ministri
e per la predisposizione delle ordinanze di cui all'articolo 5  della
legge  24  febbraio  1992,  n.  225  e  successive  modificazioni   e
integrazioni, che, ai sensi dell'articolo 15,  comma  5,  del  citato
decreto legislativo  n.  1  del  2018,  resta  in  vigore  fino  alla
pubblicazione della nuova direttiva in materia;
Vista  la  dichiarazione  di  emergenza  internazionale  di  salute
pubblica per  il  coronavirus  (PHEIC)  dell'Organizzazione  mondiale
della sanita' del 30 gennaio 2020;
Viste  le  raccomandazioni  alla  comunita'  internazionale   della
Organizzazione  mondiale  della  sanita'  circa  la   necessita'   di
applicare misure adeguate;
Considerata l'attuale situazione di  diffusa  crisi  internazionale
determinata dalla insorgenza di rischi  per  la  pubblica  e  privata
incolumita' connessi  ad  agenti  virali  trasmissibili,  che  stanno
interessando anche l'Italia;
Ritenuto che tale contesto di rischio, soprattutto con  riferimento
alla necessita' di realizzare una compiuta  azione  di  previsione  e
prevenzione, impone l'assunzione immediata di iniziative di carattere
straordinario ed urgente, per  fronteggiare  adeguatamente  possibili
situazioni  di  pregiudizio  per  la   collettivita'   presente   sul
territorio nazionale;
Considerata la necessita' di supportare  l'attivita'  in  corso  da
parte del Ministero della salute e del Servizio sanitario  nazionale,
anche attraverso il potenziamento  delle  strutture  sanitarie  e  di
controllo alle frontiere aeree e terrestri;
Vista la nota del 31 gennaio 2020, con cui il Ministro della salute
ha rappresentato la necessita' di procedere alla dichiarazione  dello
stato di emergenza nazionale  di  cui  all'articolo  24  del  decreto
legislativo n. 1 del 2018;
Considerato, altresi', che il Fondo per le emergenze  nazionali  di
cui all'articolo 44, comma 1, del citato decreto legislativo n. 1 del
2018, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza  del  Consiglio
dei ministri, presenta le disponibilita' necessarie  per  far  fronte
agli  interventi  delle  tipologie  di  cui  alle  lettere  a)  e  b)
dell'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo  n.  1  del  2018,
nella misura determinata all'esito della valutazione speditiva svolta
dal Dipartimento della protezione civile sulla base dei dati e  delle
informazioni disponibili  ed  in  raccordo  con  il  Ministero  della
salute;
Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente  a  porre
in essere tutte le iniziative  di  carattere  straordinario  sia  sul
territorio nazionale che internazionale, finalizzate  a  fronteggiare
la grave situazione internazionale determinatasi;
Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per  intensita'  ed
estensione, non e' fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;
Ritenuto, quindi, che ricorrano, nella fattispecie,  i  presupposti
previsti dall'articolo 7, comma 1, lettera c),  e  dall'articolo  24,
comma 1, del citato  decreto  legislativo  n.  1  del  2018,  per  la
dichiarazione dello stato di emergenza;
  Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;                           
Delibera:
 1) In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e  per
gli effetti dell'articolo 7, comma 1, lettera c), e dell'articolo 24,
comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e' dichiarato,
per 6 mesi  dalla  data  del  presente  provvedimento,  lo  stato  di
emergenza   in   conseguenza   del   rischio    sanitario    connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
  2) Per l'attuazione degli interventi di cui dell'articolo 25, comma
2, lettere a) e b) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.  1,  da
effettuare nella vigenza dello stato di emergenza,  si  provvede  con
ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione  civile
in deroga a ogni disposizione vigente e  nel  rispetto  dei  principi
generali dell'ordinamento giuridico, nei limiti delle risorse di  cui
al comma 3.
3)  Per  l'attuazione  dei  primi  interventi,  nelle  more   della
valutazione dell'effettivo  impatto  dell'evento  in  rassegna,   si
provvede nel limite di euro 5.000.000,00 a valere sul  Fondo  per  le
emergenze nazionali di cui all'articolo  44,  comma  1,  del  decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
La presente delibera sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
 Roma, 31 gennaio 2020
Il Presidente del Consiglio dei ministri  
                                                     Conte